Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno 2026 per il versamento dell’acconto IMU, milioni di proprietari si preparano a pagare l’imposta municipale sugli immobili.
Ma non tutti saranno obbligati al pagamento. Anche quest’anno, infatti, la normativa prevede una lunga serie di esenzioni e agevolazioni che consentono di non versare nulla oppure di ottenere una riduzione significativa dell’imposta.
Tra i casi più comuni c’è quello dell’abitazione principale, ma le agevolazioni riguardano anche separati e divorziati, anziani ricoverati in strutture sanitarie, immobili inagibili, case occupate abusivamente e cittadini italiani residenti all’estero.
La regola generale stabilisce che l’IMU non deve essere pagata sull’abitazione principale, ovvero sull’immobile nel quale il proprietario vive abitualmente e ha fissato la residenza anagrafica.
L’esenzione, però, non si applica agli immobili considerati di lusso, cioè quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In tutti gli altri casi, la prima casa resta esclusa dal pagamento dell’imposta.
L’agevolazione prevista per l’abitazione principale si estende anche ad alcune pertinenze, ma entro limiti precisi stabiliti dalla legge.
Sono esenti dall’IMU una cantina o deposito appartenente alla categoria catastale C/2, un garage o posto auto classificato come C/6 e una tettoia rientrante nella categoria C/7. L’esenzione vale soltanto per una unità per ciascuna categoria catastale. Chi possiede due cantine, ad esempio, dovrà pagare l’imposta su una delle due.
Negli ultimi anni uno dei temi più discussi ha riguardato i coniugi che vivono in abitazioni differenti.
Oggi la normativa consente di ottenere l’esenzione IMU su entrambe le case, purché le due residenze siano reali e dimostrabili. Questo significa che marito e moglie possono beneficiare della doppia agevolazione se vivono realmente in immobili differenti per motivi di lavoro o esigenze personali documentate.
Una particolare tutela è prevista anche per anziani e persone con disabilità che trasferiscono la residenza in una casa di riposo o in una struttura sanitaria.
In questi casi l’immobile posseduto può continuare a essere considerato abitazione principale e quindi restare esente dall’IMU, a condizione che non venga affittato e che il Comune abbia previsto questa possibilità nel proprio regolamento.
La normativa include numerosi altri casi di esenzione totale.
Non devono pagare l’IMU gli alloggi sociali, le abitazioni assegnate al coniuge dopo separazione o divorzio e gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci.
Restano esclusi dal pagamento anche gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia, purché si tratti dell’unico immobile posseduto e non concesso in locazione.
L’esenzione è prevista anche per gli immobili che si trovano in particolari condizioni strutturali o legali.
Non si paga l’IMU sugli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, su quelli danneggiati da terremoti o calamità naturali e sulle abitazioni occupate abusivamente, purché sia stata presentata regolare denuncia alle autorità competenti.
Sono esclusi dall’imposta anche gli “immobili merce”, cioè i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, almeno fino a quando non vengono affittati.
Anche gli immobili utilizzati dagli enti del Terzo Settore possono beneficiare dell’esenzione IMU.
L’agevolazione riguarda le strutture utilizzate per attività assistenziali, sanitarie, culturali, educative o ricreative svolte senza finalità commerciali.
Per alcuni contribuenti non è prevista l’esenzione totale ma una riduzione importante dell’imposta.
Gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono ottenere uno sconto del 50% sull’IMU per un solo immobile posseduto in Italia, a patto che siano pensionati nel Paese di residenza e che l’abitazione non sia affittata né concessa in comodato d’uso.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda i coniugi separati o divorziati comproprietari della casa familiare.
Quando il giudice assegna l’immobile a uno dei due coniugi, il diritto di abitazione passa automaticamente all’assegnatario. Di conseguenza, è quest’ultimo il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU.
Se l’immobile rappresenta l’abitazione principale e non è classificato come casa di lusso, continua comunque a beneficiare dell’esenzione.
Il coniuge che lascia l’abitazione, invece, pur restando proprietario dell’immobile, non deve versare l’IMU perché perde il diritto di abitazione e resta soltanto nudo proprietario.
A chiarire definitivamente questo principio è stata la circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per tutti coloro che non rientrano nelle esenzioni previste dalla legge, l’acconto IMU 2026 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2026, mentre il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre.
Controllare attentamente le agevolazioni previste dal proprio Comune può permettere di evitare errori e risparmiare somme anche molto importanti.